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Statuto

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO

DEL V.A.S. “Volontari Abruzzesi Sangue”

L’Associazione Volontari Abruzzesi Sangue – VAS si è costituita a L’Aquila l’8 maggio 1954, per atto del notaio Giuseppe Gianfelice, del Collegio notarile del Distretto dell’Aquila. Risultando il vecchio statuto non più rispondente alle disposizioni di legge in vigore e del tutto inadeguato rispetto alle attuali esigenze organizzative e funzionali dell’Associazione, lo stesso deve intendersi sostituito dal seguente nuovo testo, ferma restando la denominazione di VAS “ Volontari Abruzzesi Sangue”. Inoltre,l’Associazione si conferma apartitica,aconfessionale,senza scopi di lucro e di durata illimitata.

Art. 1

Scopi Gli scopi dell’Associazione sono:
 a)promuovere una diffusa coscienza trasfusionale affinché ogni cittadino senta il dovere civico e morale di donare parte del proprio sangue in forma volontaria, gratuita, anonima, consapevole e periodica;
 b) promuovere ogni iniziativa utile a tutelare la salute e la dignità del donatore nell'esercizio della sua missione nonché a formare ed educare alla cultura dell'altruismo;
 c) concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, in armonia con le leggi vigenti per il raggiungimento dell'autosufficienza del sangue e suoi componenti in ambito provinciale, regionale e nazionale intervenendo anche con atti di soidarietà;
 d) operare in collaborazione con i Servizi Trasfusionali delle strutture sanitarie locali quali Enti preposti alla raccolta, gestione, conservazione ed utilizzazione del sangue e dei suoi componenti;
 e) gestire autonomamente la raccolta di sangue in un centro fisso o con mezzo mobile (autoemoteca).

Art. 2

Ammissione e classificazione dei soci.
I soci sono classificati in due categorie: soci donatori e soci onorari.
 a) Soci Donatori: acquisisce la qualifica di Socio Donatore colui che, dichiarato fisicamente idoneo dal medico responsabile, si impegna a donare il sangue e/o gli emocomponenti, secondo i principi e nell’osservanza del presente Statuto e dell’annesso Regolamento di attuazione e che dona e che ha già donato almeno una volta nei 24 mesi precedenti;
 b) Soci Onorari: sono tutti i donatori che per motivi di salute, di età o altre cause, non dipendenti dalla propria volontà, e comunque documentate, debbano cessare l'attività di donatore; dal 1 gennaio del secondo anno in cui si effettua l'ultima donazione avrà lo stesso trattamento e gli stessi diritti del socio sostenitore; se riveste una qualsiasi carica all'interno dell'Associazione, questa sarà mantenuta fino alla scadenza naturale del mandato;
 c) Soci Sostenitori: sono tutti coloro che, pur non essendo donatori, concorrono in qualunque modo al raggiungimento degli scopi così come indicato all'art. 1. Non possono avere carica e non hanno diritto al voto.

Art. 3

Diritti
I soci hanno diritto a:
 a) partecipare alla vita dell'Associazione e ad eleggere gli organi dell'Associazione;
 b) essere informati sull'attività dell'Associazione;
 c) operare il controllo sull'andamento dell'Associazione, nelle forme e mediante gli organi statutari stabiliti dalle leggi vigenti e dallo Statuto;
 d) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo la normativa vigente ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 4

Doveri
Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).

Art. 5

Cessazione del rapporto associativo.
La cessazione del rapporto associativo avviene:
 a) per dimissione;
 b) per morte;
 c) per cancellazione d'ufficio.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa: tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
Il Consiglio Direttivo può escludere il Socio con provvedimento motivato:
 a) quando non rispetti lo statuto ed il regolamento;
 b) quando si presenta per la donazione senza denunciare le affezioni patologiche a lui note in cui è incorso dopo quella precedente;
 c) quando assuma atteggiamenti contrari agli interessi dell'Associazione;
 d) quando risulti per qualsiasi ragione indegno di appartenere all'Associazione.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto: in tal caso l'efficacia della deliberazione del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso. Il Socio Donatore che, senza giustificato motivo, sospenda le donazioni oltre due anni consecutivi o si renda irreperibile o non si presenti alle chiamate per donazioni o per controlli sanitari, viene dichiarato decaduto d'ufficio.

Art. 6

Sede Sociale La sede legale provvisoria del V.A.S. “ Volontari Abruzzesi Sangue” viene fissata nella Casa del Volontariato, in Via Giuseppe Saragat, 10 - L’Aquila. (località Campo di Pile).

Art. 7

Esercizio Sociale L'Esercizio Sociale dell'Associazione è annuale, inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Art. 8

Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
 a) L'Assemblea;
 b) Il Consiglio Direttivo;
 c) Il Presidente;
 d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 e) Il Collegio dei Probiviri.

Art. 9

Assemblea
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è costituita dai delegati delle Sezioni in ragione di uno ogni cento o frazione di cento donazioni effettuate nell'anno precedente quello in cui avviene l'Assemblea stessa. I delegati all'assemblea Provinciale non devono essere membri del Consiglio Direttivo Provinciale. L'Assemlea si riunisce una volta l’anno in seduta ordinaria.
L’Assemblea ha il compito di:
 a) eleggere il Consiglio Direttivo;
 b) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
 c) eleggere il Collegio dei Probiviri;
 d) tracciare le linee politico-programmatiche dell'Associazione;
 e) discutere ed approvare la relazione morale, il bilancio consuntivo  ed il preventivo annuale;
 f) approvare le modifiche dello Statuto e del Regolamento.
L’Assemblea può riunirsi anche in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo del numero dei Delegati.
L’Assemblea Straordinaria tratta solo gli argomenti per i quali è stata convocata.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:
 a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto intervenuti in proprio o per delega;
 b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto intervenuti in proprio o per delega;
 c) ogni socio può ricevere una sola delega.
L’Assemblea si riunisce obbligatoriamente in seduta Straordinaria per approvare e/o modificare lo Statuto.
L’approvazione e/o le modifiche al Regolamento sono deliberate dall’Assemblea in seduta Ordinaria.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Art. 10

Consiglio Direttivo Provinciale
Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dai rappresentanti delle sezioni associate in ragione di un componenete ogni 200 donazioni o frazione di 200 donazioni, riferite all'anno precedente della consultazione per il rinnovo delle cariche sociali.
Il Consiglio Direttivo Provinciale dura in carica 4 anni ed i relativi membri possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno:
 a) il Presidente;
 b) il Vicepresidente;
 c) il Tesoriere;
 d) e, su proposta del Presidente, il Segretario.


Qualsiasi incarico ai punti precedenti è incompatibile con tutte le altre cariche a qualsiasi livello.

 

Il Consiglio Direttivo:
 a) provvede all’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
 b) promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi dell’Associazione;
 c) nomina eventuali rappresentanti del V.A.S. negli organismi e nelle istituzioni;
 d) predispone i bilanci annuali di previsione e consuntivo;
e) svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione del V.A.S.;
 f) propone le eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento;
 g) esamina e delibera su eventuali richieste di costituzione di nuove Sezioni;
 h) cura i rapporti con le Sezioni e nomina eventuali commissari;
 i) determina l’entità dei contributi da assegnare alle sezioni in rapporto alle iniziative programmate;
 j) il Consigliere regolarmente convocato che senza giustificato motivo non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale viene dichiarato decaduto. Sarà sostituito da altro Consigliere che dovrà essere designato dalla stessa Sezione di appartenenza di quello dichiarato decaduto.


Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto di chi presiede. Ogni consigliere può ricevere una sola delega.

Art. 11

Presidente.
 1. Funzioni:
 a) rappresenta,anche agli effetti di legge, il V.A.S. “Volontari Abruzzesi Sangue” e tutela l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
 b) provvede all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio:
 c) convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea redigendo l'ordine del giorno;
 d) iscrive all'ordine del giorno del Consiglio le richieste motivate dei singoli membri del Consiglio Direttivo;
 e) adotta, in caso di necessità, delibere d'urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio per la ratifica;
 f) propone al Consiglio la nomina del Segretario.
 2. Assenza o impedimento
In caso di assenza o temporaneo impedimento le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, in difetto, dal Consigliere più anziano. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni per l'ordinaria amministrazione indicendo al più presto nuove elezioni.

Art. 12

Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
I Revisori hanno il compito di:
 a) eleggere tra loro un Presidente;
 b) controllare la gestione contabile;
 c) collaborare con il Consiglio Direttivo per una buona gestione economica.

Art. 13

Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
I Probiviri hanno il compito di:
 a) eleggere tra loro un Presidente;
 b) giudicare in prima istanza sui conflitti che possono verificarsi tra i vari organi sociali e tra gli organi sociali ed i soci.

Art. 14

Risorse economiche
Le disponibilità finanziarie del V.A.S. (Volontari Abruzzesi Sangue) sono costituite dalle risorse pervenute a qualsiasi titolo, ed in particolare da:
 a) rimborsi derivanti da convenzioni;
 b) elargizioni e contributi da soci, da terzi, da Enti pubblici e privati;
 c) donazioni e lasciti;
 d) beni mobili ed immobili;
 e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.

Art. 15

Patrimonio dell'Associazione
 1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
 a) beni immobili e mobili;
 b) contributi e quote associative;
 c) donazioni e lasciti;
 d) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.
 2. Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie.
 3. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio.
 4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
 5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16

Bilancio dell’Associazione
 1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno;
 2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso;
 3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo;
 4. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
 5. Il bilancio consuntivo,previo controllo di legittimità da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci entro il primo trimestre dell’anno successivo. Esso contiene anche, in documento separato e suddivise in singole voci, tutte le spese sostenute con riferimento del consiglio direttivo che delibera preventivamente o, in caso di necessità e urgenza ratifica, il pagamento regolarmente documentato.

Art. 17

Libri dell'Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché gli elenchi degli aderenti all'Associazione ,in forma automatizzata.
L'Associazione deve avere l'inventario sempre aggiornato di tutti i beni mobili con l'annotazione puntuale del carico e dello scarico. 


Art. 18

Costituzione delle Sezioni e dei Gruppi.
L'Associazione è organizzata in Sezioni e gruppi aventi sede in comuni , frazioni, quartieri, complessi aziendali, istituti d'istruzione e simili o altre realtà di aggregazione. Le Sezioni possono essere costituite quando il numero dei soci donatori non è inferiore a 100. Sono considerate costituite le Sezioni di l’Aquila,Sulmona,Paganica,Scoppito,Tornimparte,Poggio Picenze,Ortucchio,Montereale e Villavallelonga. I Gruppi si intendono costituiti quando il numero dei soci non è inferiore a 25. Sono riconosciuti costituiti i Gruppi di : Tempera, Ateleta, Castel di Sangro e Scanno. Eventuali deroghe possono essere deliberate dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 19

Funzioni
La Sezione è l'unità di base che può disporre di una propria sede. Nell'ambito degli scopi e delle attività associative sancite all'art 1 del presente Statuto, la Sezione in particolare:
 a) cura il proselitismo e la propaganda sul territorio di competenza;
 b) cura i rapporti con i propri soci;
 c) può effettuare le chiamate per i donatori;
 d) gestisce, per quanto di competenza, l’attività amministrativa e finanziaria;
 e) coordina gli eventuali gruppi.

Art. 20

Organi della Sezione
Sono Organi della Sezione:
 a) l'Assemblea dei Soci della sezione;
 b) Il Consiglio Direttivo della sezione;
 c) Il Presidente della Sezione.

Art. 21

Assemblea della Sezione 
1.L'Assemblea della Sezione è costituita da tutti i Soci Donatori ed Emeriti appartenenti alla singola Sezione . L'Assemblea della Sezione, in seduta ordinaria ha il compito di:
 a) eleggere il Consiglio Direttivo della Sezione;
 b) discutere ed approvare la relazione sociale, amministrativa ed economica del Consiglio Direttivo della Sezione;
 c) discutere su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno.
 2. L'Assemblea della sezione è convocata:
 a) dal Presidente della sezione in seduta ordinaria almeno una volta all'anno;
 b) in seduta straordinaria su convocazione del Presidente della sezione, ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo della Sezione, o su proposta di almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente della Sezione proponendo l'ordine del giorno.
 3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:
 a) in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto intervenuti in proprio o per delega;
 b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto intervenuti in proprio o per delega;
 c) ogni socio può ricevere una sola delega.
 4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. All’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere invitato un rappresentante del Consiglio Direttivo Provinciale dell’Associazione. L’Assemblea in seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo della sezione lo ritengano opportuno e delibera a maggioranza qualificata (2/3) su:
 a) fusione con altra Sezione;
 b) scioglimento della Sezione.
Deliberato lo scioglimento della sezione, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori che rimetteranno le eventuali attività esistenti al V.A.S. (Associazione Volontari Sangue) provinciale, che le terrà in deposito per almeno due anni dallo scioglimento della Sezione. Nel caso di ricostituzione della Sezione il V.A.S. (Volontari Abruzzesi Sangue) dovrà riconsegnare a questa le attività accantonate.

Art. 22

Consiglio Direttivo della Sezione
Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto da un minimo di cinque membri eletti dall'Assemblea della Sezione, resta in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo della Sezione è convocato dal Presidente della Sezione ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo della Sezione nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno:
 a) il Presidente;
 b) il Vicepresidente;
 c) il Segretario, su proposta del Presidente;
 d) il Tesoriere;
Il Consiglio Direttivo della Sezione:
 a) provvede all’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea della sezione;
 b) promuove le iniziative atte a realizzarne gli scopi;
 c) predispone i bilanci annuali di previsione e consuntivo;
 d) svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione della sezione. Il Consiglio Direttivo della sezione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 23

Presidente della Sezione
1 1.Funzioni
 a) rappresenta la Sezione con facoltà di delega;
 b) convoca e presiede l'Assemblea della Sezione e il Consiglio Direttivo della Sezione;
 c) sovrintende all'ordinaria amministrazione della Sezione;
 d) adotta deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, con l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso nella successiva prima seduta.
 2. Assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla convocazione del Consiglio Direttivo della sezione per la nuova elezione.
 

Art. 2
Autonomia patrimoniale
Le Sezioni dispongono per il conseguimento degli scopi, delle risorse economiche loro pervenute a qualsiasi titolo ed in particolare da:
 a) quote assegnate dal Direttivo provinciale;
 b) contributi ed elargizioni da soci, da terzi, da enti pubblici o privati;
 c) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 d) donazioni e lasciti;
 e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.
Le Sezioni devono tenere una regolare contabilità annuale seguendo gli stessi criteri e obblighi analogamente q quanto disposto da presente art. 16. Il rendiconto dettagliato verrà tempestivamente inviato al Direttivo Provinciale per l'esame e il controllo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e farà parte integrante dei bilanci dell'Associazione

Art. 25 Autonomia organizzativa
Le Sezioni, nella propria autonomia organizzativa ed operativa, collaborano per il conseguimento degli scopi associativi. In particolare è demandata alle Sezioni l’attuazione dei programmi di attività formulati per il territorio di competenza.

Art. 26 Norma transitoria
Entro sessanta giorni dall’approvazione del presente statuto da parte dell’Assemblea, previa deliberazione del Direttivo Provinciale, saranno indette le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive.

Articoli finali

Art. 26 bis
L'Associazione VAS (Volontari Abruzzesi Sangue) è associata alla FIDAS (Federazione Italiana delle Associazioni di Sangue) e ne accetta i relativi Statuto e Regolamento. 

Art. 27 Presidente Onorario
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Presidente Onorario fra i membri che abbiano dato particolare lustro all'Associazione.
Il Presidente Onorario partecipa di diritto al Direttivo Provinciale con solo voto consultivo e resta in carica fino alla scadenza del mandato dello stesso Direttivo.

Art. 28 Gratuità delle cariche
Tutte le cariche contemplate nel presente Statuto dovranno essere prestate gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 29 Assicurazione dei componenti gli Organi
I componenti degli Organi previsti nel presente statuto sono assicurati per malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi così come previsto dalle vigenti leggi in materia di volontariato.

Art. 30 Regolamento di attuazione
Il presente Statuto è integrato da un Regolamento di attuazione.
Per quanto non contemplato dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, è fatto espresso richiamo alle norme di legge vigenti.

Art. 31 Modifiche
Per le modifiche al presente Statuto è competente l'Assemblea riunita in seduta straordinaria con le modalità contemplate all'Art. 9 dello Statuto.

Art. 32 Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria, e la delibera è valida con voto favorevole dei due terzi dei presenti.
L'Assemblea, in caso di scioglimento, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.
I beni,dopo la liquidazione,saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.


L'Aquila 12 Novembre 2016

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